Si chiama “porn” ma è violenza. La distinzione tra contenuto sessuale consensuale e diffusione non consensuale di immagini intime è giuridica, etica e culturale. Eppure la confusione persiste e fa danni.
Il nome è sbagliato. Lo dicono i giuristi, lo ripetono le associazioni di tutela delle vittime, lo ha scritto anche il legislatore nei lavori preparatori alla legge. “Revenge porn”, letteralmente “vendetta porno”, è un’etichetta colloquiale che ha avuto il merito di dare visibilità a un fenomeno criminale, ma che porta con sé un equivoco semantico tutt’altro che innocuo.
Il termine è in realtà impreciso e fuorviante: la “vendetta” indica un’azione da punire e quindi una colpevolizzazione che nel caso della condivisione non consensuale non dovrebbe esistere. E soprattutto non è “porno”, perché il porno è, o dovrebbe essere, consensuale.
Cos’è davvero il revenge porn
La revenge pornography è una forma di violenza digitale che consiste nella diffusione, senza consenso, di immagini o video intimi di una persona. Il materiale è solitamente condiviso da ex partner con l’intento di umiliare o vendicarsi, ma può essere attuata anche da sconosciuti tramite hackeraggio o furto di dispositivi.
Il punto centrale è uno solo: il consenso. O meglio, la sua assenza. Le immagini e i video divulgati, nella maggior parte dei casi, hanno ricevuto l’approvazione iniziale delle vittime. Possono essere state loro stesse a inviarle al destinatario, o a concedersi per uno scatto o filmato intimo. Ma il consenso è legato a un atto sessuale privato e sottoscritto dalla reciproca fiducia. Dunque anche le foto e i video devono restare circoscritti alla persona che ha ricevuto quel tipo di consenso.
Questa distinzione, tra consenso alla produzione e consenso alla diffusione, è esattamente il discrimine che separa la violenza dalla pornografia legale. Un’attrice o un performer che lavora su OnlyFans, Chaturbate o qualsiasi altra piattaforma per adulti ha prestato il proprio consenso esplicito alla produzione e alla pubblicazione del contenuto. La vittima di revenge porn, no.
La legge italiana: il Codice Rosso e l’art. 612-ter
Il reato di revenge porn è regolato specificamente dall’articolo 612-ter del Codice Penale italiano, entrato in vigore il 9 agosto 2019, introdotto per contrastare la diffusione non autorizzata di immagini e video sessualmente espliciti. La legge prevede pene che vanno da uno a sei anni di reclusione e multe comprese tra 5.000 e 15.000 euro. La sanzione può essere aumentata in particolari circostanze, ad esempio se il reato è commesso da un coniuge o ex partner.
L’articolo 612-ter distingue tra il primo diffusore, chi realizza o sottrae il materiale e lo diffonde senza consenso, e i secondi distributori, cioè coloro che, avendo ricevuto il materiale, lo inoltrano o pubblicano. Nel primo caso è sufficiente il dolo generico: sapere di diffondere immagini intime senza il consenso dell’altra persona. Nel secondo serve il dolo specifico, ovvero la volontà di recare un danno alla vittima.
Un’importante sentenza della Corte di Cassazione del 2025 ha ulteriormente chiarito i confini della norma. La Suprema Corte ha stabilito che anche se il contenuto è a pagamento, come nel caso di materiale acquistato su OnlyFans, resta “destinato a rimanere privato” e la sua diffusione non autorizzata integra il reato di revenge porn. Una precisazione che chiude definitivamente ogni alibi: comprare un contenuto non dà il diritto di redistribuirlo. I numeri del fenomeno in Italia
I dati della Polizia Postale restituiscono un quadro in cui il fenomeno è strutturale, non episodico. Nel 2025 i casi di revenge porn trattati sono stati 255, con 188 donne vittime e 67 uomini. Dopo il picco del 2023 (281 casi), il 2024 mostra una lieve flessione, ma resta elevata la sproporzione di genere: nel 2024 le donne erano 192 su 264 casi.
Sul piano della percezione pubblica, secondo la Relazione al Parlamento del Garante per la protezione dei dati personali (luglio 2025, dati 2024), le segnalazioni per revenge porn hanno raggiunto 823 casi, con 625 interventi d’urgenza adottati quasi sempre per bloccare preventivamente la diffusione dei contenuti sulle piattaforme.
Le narrazioni culturali e la percezione di immoralità giocano un ruolo significativo nell’attribuzione di colpa alle vittime, percepite come più promiscue e più colpevoli quando mostrano una nudità più esplicita, specialmente da parte di persone con idee di genere più tradizionali. Le differenze di genere sono significative negli atteggiamenti di colpevolizzazione, con gli uomini più propensi ad attribuire la responsabilità alle vittime stesse.
Perché la confusione con il porno fa danni
L’equivoco semantico non è neutro. Chiamare “porno” la diffusione non consensuale di immagini private contribuisce a due distorsioni: da un lato stigmatizza ulteriormente le vittime assimilando la loro esperienza alla pornografia volontaria; dall’altro getta un’ombra indebita sull’industria del contenuto per adulti legale e consensuale, che su quel consenso ha costruito il proprio modello etico e giuridico.
Il revenge porn colpisce la sfera più intima, esponendo la vittima al giudizio pubblico e alla perdita del controllo sulla propria immagine. Si tratta di violazione dell’identità digitale e dell’integrità personale. Caratteristiche che non hanno nulla in comune con il lavoro di un performer adulto che sceglie liberamente di produrre e distribuire contenuti sessuali.
Il consenso non è un dettaglio tecnico. È la differenza tra un reato e un diritto.
Se sei vittima di revenge porn puoi contattare la Polizia Postale, il Garante per la Privacy (www.gpdp.it) o il numero antiviolenza 1522.
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