Un approfondimento mostra come avatar generati con l’intelligenza artificiale stiano attirando milioni di visualizzazioni e come vengano già utilizzati per impersonare performer reali, con conseguenze economiche e legali rilevanti.
Fino a pochi anni fa un “influencer erotico” era, per definizione, una persona in carne e ossa. Oggi non è più scontato. Bastano poche foto di partenza e un abbonamento a una delle decine di piattaforme di generazione video basate su AI per costruire un volto, un corpo e persino una “personalità” che non sono mai esistiti — ma che su Instagram, X o le piattaforme di abbonamento si comportano esattamente come quelli di un creator reale: pubblicano contenuti ogni giorno, rispondono ai commenti, vendono abbonamenti mensili.
Il fenomeno non è più di nicchia. Diversi report di settore descrivono piattaforme commerciali capaci di trasformare tre fotografie in un flusso continuo di contenuti, promuovendo esplicitamente “pipeline” che vanno dal contenuto per famiglie a quello sessualmente esplicito, pensate per il mercato degli abbonamenti a pagamento. Il messaggio di marketing di questi strumenti è diretto: un creator umano non può reggere il ritmo di produzione richiesto dai fan, mentre un modello AI sì, senza pause, malattie o cali di entusiasmo.
Dal virtual influencer al furto d’identità
C’è una differenza importante tra due fenomeni che spesso vengono confusi: i virtual influencer, personaggi digitali dichiaratamente fittizi costruiti da zero, e i deepfake, cioè contenuti che riutilizzano il volto o la voce di una persona reale senza il suo consenso per farla apparire in situazioni mai accadute.
Il primo fenomeno solleva soprattutto questioni etiche legate alla rappresentazione: ricercatori che studiano i bias degli AI generator hanno osservato che, anche con prompt neutri, questi strumenti tendono a produrre corpi giovani, bianchi e conformi a canoni di bellezza irrealistici — perpetuando standard estetici già problematici sui social.
Il secondo fenomeno è molto più grave, perché comporta l’uso non consensuale dell’identità di una persona reale. Un’inchiesta del MIT Technology Review ha documentato un vero e proprio mercato di “istruzioni” (chiamate LoRA) vendute online per addestrare modelli AI a riprodurre il volto di personaggi pubblici specifici, spesso accompagnate da link ai profili social della persona presa di mira per raccogliere più immagini possibili. Nella maggioranza dei casi analizzati, i bersagli erano donne. Anche chatbot di grande diffusione sono finiti sotto accusa: un’inchiesta di NBC News ha mostrato come il chatbot Grok di xAI continuasse a produrre immagini sessualizzate non consensuali di persone reali, nonostante gli impegni pubblici dell’azienda a bloccare questo tipo di abusi.
Chi ci guadagna, chi ci perde
Dal punto di vista economico, l’impatto si muove su due binari opposti.
Da un lato, i modelli AI stanno effettivamente comprimendo il mercato “di massa”: se un abbonamento mensile può essere alimentato da contenuti generati in poche ore invece che con giornate di riprese, il valore per singolo abbonato tende a scendere per i creator che competevano solo sul volume di materiale prodotto.
Dall’altro lato, secondo diverse analisi di settore, questo stesso eccesso di offerta sintetica potrebbe paradossalmente aumentare il valore percepito dell’autenticità: contenuti verificati, community più piccole e rapporto diretto con un performer reale diventano un bene “di lusso” per cui una parte del pubblico è disposta a pagare di più, non di meno. È lo stesso meccanismo che ha permesso al vinile di sopravvivere nell’era dello streaming musicale.
Il vero danno economico si concentra però sui casi di furto d’identità: un performer o un’influencer il cui volto viene usato senza permesso per vendere contenuti falsi subisce una perdita diretta di controllo sul proprio brand personale, oltre al danno reputazionale di essere associato a materiale che non ha mai realizzato o autorizzato.
Cosa dice la legge (in Italia e non solo)
Sul piano normativo l’Italia si è mossa prima di molti altri paesi europei. La Legge 132/2025, in vigore dal 10 ottobre 2025, ha introdotto nel codice penale il nuovo reato di “illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale” (art. 612-quater c.p.). La norma punisce con la reclusione da uno a cinque anni chi pubblica o diffonde immagini, video o voci sintetiche di una persona senza il suo consenso, quando questo causa un danno ingiusto. Si procede generalmente su querela della persona offesa, tranne quando il fatto coinvolge minori, persone vulnerabili o pubblici ufficiali, casi in cui si procede d’ufficio.
La legge recepisce e integra anche gli obblighi di trasparenza previsti dal Regolamento UE sull’intelligenza artificiale (AI Act), che impone di segnalare in modo chiaro i contenuti generati o modificati da sistemi AI.
Restano comunque dei limiti pratici, ampiamente riconosciuti dagli stessi addetti ai lavori: il reato richiede la prova di un danno concreto, non solo potenziale, e la rimozione di un contenuto virale resta una corsa contro il tempo — nella maggior parte dei casi la finestra utile per contenere la diffusione si misura in ore. Il Garante per la protezione dei dati personali ha più volte chiesto poteri più incisivi, compresa la possibilità di bloccare rapidamente dall’Italia l’accesso a piattaforme che permettono di generare questo tipo di contenuti senza consenso, citando esplicitamente strumenti come Grok, ChatGPT e servizi specializzati nella generazione di immagini di nudo sintetico. Nel solo periodo tra novembre 2025 e aprile 2026, secondo stime citate dalla stampa specializzata, sarebbero comparsi oltre 40 nuovi servizi simili, a dimostrazione di quanto sia difficile arginare il fenomeno con il blocco delle singole piattaforme.
Il nodo del riconoscimento
Il punto critico, per chi lavora nel settore adult come per il pubblico generico, resta la capacità di distinguere un contenuto reale da uno sintetico. Le tecnologie di generazione sono ormai talmente mature che l’occhio umano non è più uno strumento affidabile di verifica. Per questo motivo si stanno moltiplicando proposte basate sulla certificazione dell’autenticità alla fonte — marchi, filigrane digitali o sistemi di provenienza del contenuto — invece che sul solo rilevamento a posteriori del falso, che arriva quasi sempre troppo tardi rispetto alla velocità con cui un contenuto virale si diffonde.
Per i creator reali, la conseguenza pratica è che la verifica dell’identità e la tutela legale del proprio volto e della propria voce stanno diventando parte integrante della gestione del proprio brand, tanto quanto la produzione dei contenuti stessi.
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